1. Il Ministro dell'istruzione promuove l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie, secondo i criteri indicati nell'articolo 4.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali promuove:
a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all'estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;
b) il sostegno statale alle associazioni musicali popolari, ai sensi dell'articolo 7;
c) l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare nazionale, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di musica popolare.